Art. 10.
(Società tra professionisti).

      1. Le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96,

 

Pag. 15

relative alla costituzione della società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, regolano il tipo denominato «società tra professionisti» (STP).

      2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.

      3. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.